Norme di comportamento

 
Le regole che disciplinano la fruizione e la delimitazione dell'Area di Tutela Marina di Porto Venere sono contenute nel Piano del Parco (D.C.R n. 38 del 11.10.2007) e dal Regolamento per l’organizzazione e la gestione dell’Area di Tutela Marina.
 
Attività consentite
-E' consentito l’accesso e la navigazione a natanti ed imbarcazioni da diporto che rispettino il limite massimo di 6 nodi;
-E' consentito l’ormeggio, a natanti ed imbarcazioni alle strutture predisposte dall’Ente gestore;
-E' consentito l’accesso e l’ancoraggio allo specchio di mare tra l’isola del Tino e del Tinetto ad unità da diporto non superiori a 10 metri;
-Sono consentite le immersioni con apparecchio ausiliario di respirazione autorizzate dall’Ente gestore, effettuate con o senza l’ausilio di centri per l’immersioni (associazioni e imprese per la subacquea);
 
Attività non consentite
-La sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale se non autorizzate dall’Autorità Militare nella fascia di mare dell’isola del Tino che va da Punta Bianca al Porticciolo;
-L’ancoraggio di natanti ed imbarcazioni tra Punta Beffettuccio e Punta Secca (Isola Palmaria) e nel tratto tra Capo dell’Isola e i limiti meridionali dell’Area di Tutela Marina ad eccezione degli specchi acquei appositamente delimitati dall’Ente gestore;
-L’approdo all’Isola del Tino, fatta eccezione per le visite organizzate dall’Ente gestore previa autorizzazione della Marina Militare;
-L’approdo all’Isola del Tinetto, se non autorizzato dall’Ente gestore;
-Tutte le attività che possono recare danno e compromettere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente secondo le normative nazionali, regionali e le ordinanze locali;

Disposizioni per la nautica da diporto
-L’esercizio del diporto nautico è consentito secondo le modalità stabilite nel regolamento dell’Area di Tutela Marina e con i vincoli indicati dalle disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto della Spezia e dalle disposizioni indicate nelle normative vigenti riguardanti la navigazione da diporto;
 
Disposizioni per le immersioni subacquee
-L’Ente gestore si riserva di indicare i siti di immersione dell’Area di Tutela Marina ;
-Le immersioni effettuate con i centri per l’immersione o senza avvalersi dei suddetti devono essere autorizzate dall’Ente gestore;
-Per ogni sito di immersione sono autorizzati un numero massimo di 28 subacquei comprese le eventuali guide;
-Deve essere rispettato il rapporto guida-sub 1:6;
-In tutta l’Area di Tutela Marina sono vietate le immersioni notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore;
-Le immersioni nelle grotte sommerse sono consentite ad un numero massimo di 4 subacquei alla volta comprese le eventuali guide;
-Il mezzo nautico per motivi di sicurezza, durante l’immersione, dovrà essere presidiato da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza;
 
Disposizioni per le attività di pesca
-In tutta l’Area di Tutela Marina è vietata la pesca con reti a strascico , con reti derivanti e con la cianciola;
-Sono vietate le gare di pesca;
-Nel tratto di mare circostante il Tino, il Tinetto e le secche adiacenti è consentita solo la pesca a traina;
-E' vietata la pesca a cernie, corvine, musdee e crostacei ed il prelievo di molluschi bivalvi e gasteropodi;
-La quantità massima giornaliera pescabile è di 2 kg a persona. In caso di utilizzo di mezzo nautico il quantitativo pescato non potrà superare i 4 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Le misure di cui sopra possono essere superate solo nel caso di pesca di un singolo esemplare;
-La pesca sportiva è consentita unicamente con i seguenti strumenti:
1.Lenze e canne con un massimo di due attrezzi a persona;
2.Una fiocina anche con l’ausilio di una fonte luminosa;
3.una nassa per imbarcazione;
-La pesca subacquea è vietata fatte salve le deroghe che potranno riguardare esclusivamente i residenti del Comune di Porto Venere, ed è consentita la pesca solo nel tratto di mare tra Punta Beffettuccio e Punta del Pittone;
-La pesca professionale è consentita ai pescatori residenti nonché alle cooperative aventi sede nel Comune di Porto Venere previa registrazione all’Ente gestore anche nel tratto di mare a nord-est dell’isola del Tino e del Tinetto;
-Potranno essere concesse deroghe ai pescatori non residenti sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere della Commissione per la gestione dell’Area di Tutela Marina ;
-La pesca professionale è consentita con l’utilizzo di una lampara per ogni imbarcazione e con l’uso di palamiti con un massimo di 200 ami.
 
Si ricorda che quanto sopra scritto costituisce stralcio del Regolamento per l'organizzazione e la gestione dell' Area di Tutela Marina del Parco Naturale Regionale di Porto Venere.